Ma…, che cosa aveva scritto, alla pagina 16 del “Referto n. 2/1989 per il Parlamento”, la Corte dei conti al proposito della mancata adozione del Piano generale di difesa del mare e delle coste, prodromicamente previsto ed imposto dal Titolo I, Art. 1, della 979/82? (e qui, piccola informazione di servizio, faccio riferimento alla truffa [miliardaria] sui fondi stanziati per la difesa del mare)?
“Come è agevole riscontrare dall’elencazione, il maggior onere finanziario concerne i provvedimenti c.d. di acquisto di beni strumentali, che hanno avuto riguardo all’acquisizione dei mezzi più disparati, dalle auto agli aerei, fuori da un contesto che dia contezza della coerenza delle scelte operate, mediante l’adozione di linee d’intervento predeterminate.
“L’attività contrattuale afferente all’acquisizione dei beni e servizi funzionali ai nuovi compiti assegnati dalla stessa legge n. 979 del 1982 è stata ritenuta dalla stessa Amministrazione non pregiudizialmente connessa, e quindi compatibile, con la perdurante mancanza del piano generale delle coste.
“Si tratta di un modo di operare che suscita perplessità sotto il profilo di buon andamento dell’amministrazione, se si consideri che la scelta degli strumenti è funzionale e successiva alla individuazione del tipo di azione che si intende porre in essere ed agli obiettivi da raggiungere e non può comportare anticipazioni di attività di rilevante impegno finanziario.”
(Ref. cit., pag. 16)
(continua)