Lettera inviata a Napolitano e rimasta priva di riscontro

Anche il Sig. Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura s’è accorto che siamo governati da una manica di delinquenti scemi! Speriamo allora che, aperti finalmente gli occhioni belli, il Sig. Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura voglia finalmente riaprire anche la raccomandata con la quale mi premuravo segnalarGli, con dovizia di particolari e nome per nome, le MILIARDARIE RUBERIE, gli ILLECITI e le ISTITUZIONALI FARABUTTATE perpetrate ‘a raffica’ dalle squallide oligarchie che ci governano per ISTITUZIONALMENTE FOTTERSI i fondi erariali (450 miliardi di lire + 300 milioni di euro, all’incirca, per la precisione rivolgersi alla Corte dei conti) teoricamente stanziati dal Parlamento per la difesa del mare (L. 31 dicembre 1982, n. 979).

Raccomandata che, tante volte se la fosse persa, qui sotto torno a riprodurre:

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Al Sig. Presidente
della Repubblica Italiana e del

Consiglio Superiore della Magistratura
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
ROMA

e, p.c., e quanto di rispettiva competenza:

Al Sig. Ministro di Grazia e Giustizia
On. Angelino Alfano
Ministero di Grazia e Giustizia
Via Arenula
R O M A

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Dott. Giovanni Ferrara
Via Golametto 10
R O M A

e, tramite Internet (www.pubbliciimbroglioni.it),
A TUTTI I CITTADINI ITALIANI

 

Oggetto: La truffa di Stato sulla difesa del mare (Legge 31 dicembre 1982 n. 979).

Illustre Signor Presidente,
Mi pregio deferentemente inviare alla Sua alta autorità copia del mio libro/denuncia: “L’inquinamento d’oro, come si ruba – anche – sull’emergenza ambientale”, ed alcuni documenti ad esso collegati, onde portare alla Sua istituzionale conoscenza come la Repubblica Italiana, e per essa i signori:
  • Carta Gianuario, Ministro della Marina Mercantile;
  • Prandini Giovanni detto Gianni, Ministro della Marina Mercantile;
  • Vizzini Carlo, Ministro della Marina Mercantile;
  • Costa Raffaele, Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
  • Baratta Paolo, Ministro dell’Ambiente;
  • Barucci Pietro, Ministro del Tesoro;
  • Ronchi Edoardo detto Edo, Ministro dell’Ambiente;
  • Bordon Willer, Ministro dell’Ambiente;
  • Matteoli Altero, Ministro dell’Ambiente;
  • Pierantozzi Gaudenzio, Capogabinetto del Ministro della Marina Mercantile Carta Gianuario;
  • D’Aniello Felice, Dirigente del Servizio Naviglio e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile, successivamente Direttore Generale dell’ICDM;
  • Fantini Antonio, Presidente della Regione Campania ed Alto Commissario ad Acta per l’emergenza abitativa nelle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981;
  • Scaglione Nicola, vice Presidente ed Assessore alla Sanità della Regione Campania;
  • Baradà Matteo, Direttore Generale dell’ICDM;
  • Valentini Francesco, Direttore Vicario dell’ICDM;
  • Monorchio Andrea, Ragioniere Generale dello Stato;
  • Sapia Giovanni, Direttore Generale dell’IGF-SIF;
  • Cosentino Aldo, Direttore Generale del Servizio Protezione della Natura-ICDM;
  • Grimaldi Renato, Direttore Generale dell’ICDM;
  • Monaco Luigi, Direttore Generale del Servizio AA. GG. e Personale del Ministero dell’Ambiente;
  • Togni Paolo, Capogabinetto del Ministro dell’Ambiente Matteoli Altero

hanno TRUFFALDINAMENTE dirottato verso le “imbelli ma molto ben aggreppiate” Società Ecolmare e Castalia (ora riunite nella “imbelle ma molto ben aggreppiata” Società Consortile Castalia-Ecolmar) i fondi di dotazione e rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982 recante «disposizioni per la difesa del mare», e cospicua parte dei fondi stanziati per la ricostruzione dei territori della Campania e dell’Irpinia colpiti (dal Fantini Antonio e) dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. E come

a) i magistrati del Tribunale di Roma

  • Garofoli Giovanni;
  • Vecchione Salvatore;
  • Bochicchio Lucio;
  • Saieva Giuseppe;
  • Panfilo Cataldo;
  • Cascini Giuseppe,
  • D’Albore Achille;
  • Trivellini Antonio;
  • Zucchini (nomen est omen!, dicevano i Latini) Paolo;
  • La Greca Sebastiano Vittorio;
  • Bucarelli Vittorio;
  • Fasanelli Bruno;
  • Scivicco Aldo;
  • Maresca M. Francesca
e

b) i magistrati del Tar del Lazio

  • Miceli Domenico;
  • Buonvino PAOLO;
  • Minicone Giuseppe

hanno sistematicamente archiviato tutte le denunce da me presentate in argomento.

Non starò a qui pedantemente ripetere, in quanto già narrati nel libro, i fatti e le procedure ALTISSIMAMENTE CRIMINALI per mezzo delle quali i sopra elencati Fetecchioni hanno illecitamente (ovverosia MENTENDO, BARANDO e TRUFFANDO) dirottato tutti i fondi della legge 31 dicembre 1982 n. 979 (circa MEZZO MILIARDO di Euro, ad oggi), verso i gargarozzi di tutta una serie di “imbelli ma molto ben aggreppiate Società”, ed, in particolare, verso i gargarozzi delle “imbelli ma molto ben aggreppiate” Società Ecolmare e Castalia.

Mi permetto solo, ben consapevole della ristrettezza del Suo tempo, di deferentemente porLe alcune specifiche domande:

Domanda n. 1:

È vero che «la PA, allorchè decida di procedere, per la conclusione del contratto, secondo lo schema della trattativa privata, non è vincolata da puntuali regole in ordine alla scelta del contraente», come testualmente asseriscono (Sentenza sul procedimento n. 374/90 REG. DE, doc. n. 1, v. libro, pag. 154) l’Avvocato dello Stato Ferri ed i magistrati Miceli Domenico, Buonvino Paolo e Minicone Giuseppe della Sez. 3^ del Tar del Lazio? Che, purché

  • ex ante ILLECITAMENTE «decida di procedere, per la conclusione del contratto, secondo lo schema della trattativa privata», ed
  • ex-post decida di FREGARSENE dell’art. 97 della Costituzione e di tutte le leggi che, quantomeno, prevedono ed impongono i ‘collaudi di scopo’,

la P.A. può ad libitum FREGARSENE della Costituzione e di tutte le leggi che governano la Repubblica Italiana? Può, insomma, allegramente fare, «non vincolata da puntuali regole», tutto quello che – per dirla pulita – cavolo vuole???

Mi attendo che Ella o confermi, o sbatta immediatamente sotto precesso l’Avvocato dello Stato Ferri ed i Magistrati Miceli, Buonvino e Minicone (e doverosamente si assicuri che finiscano e permangano tutti in galera per i prossimi trentamila anni).

Domanda n. 2:

È logico e giurisdizionalmente corretto archiviare un procedimento penale (Reato: l’illecito acquisto, con denaro pubblico, dei FESSObattellini Pelican commercializzati in Italia dalla Soc. Ecolmare), dopo che l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli (Sentenza/ Ordinanza n^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., doc. n. 2, v. libro, figure 8 e 9 e pagg. da 53 a 59) aveva ACCERTATO , con esuberanza di prove documentali e testimoniali,

  • che il Ministro Sen. Carta Gianuario, il dirigente generale dell’Ispettorato Centrale Difesa Mare Dott. D’Aniello Felice, il capogabinetto Pierantozzi Gaudenzio e gli Onn. Fantini Antonio e Scaglione Nicola avevano, in concertata collusione, reiteratamente DICHIARATO IL FALSO in Sedi istituzionali, e
  • che i FESSObattellini Pelican LUCROCONVENZIONATI dall’Amministrazione erano addirittura qualcosa di peggio di quello che Peppino Marotta definiva «la schifezza della schifezza della schifezza!»:
  • «avete preso la chiavica dei mezzi!», disse l’«esperto marinaio» Salvatore Aprea quando vide che il consorzio dei Comuni di Capri ed Anacapri «s’era ugualmente servito di quei mezzi» (Sentenza/ Ordinanza citata, doc. n. 3, v. libro, figura 9 e pag. 66);
  • «Fu un vero disastro», disse l’Ammiraglio Marcello Vacca Torelli per sinteticamente descrivere davanti l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli i risultati della «dimostrazione-esibizione» delle capacità tecnico-funzionali-operative degli SCHIFObattellini Pelican, organizzata dalla SCHIFOsoc. Ecolmare nella darsena del porto di Fiumicino (S/O cit., doc. n. 4, v. libro, figura 9 e pag. 56);
  • «L’esperimento si risolse in un ridicolo e clamoroso insuccesso», disse invece – sempre con riferimento alla «dimostrazione-esibizione» di Fiumicino – il Capitano di Vascello [C.P.] Renato Ferraro, all’epoca dei fatti Capo del Compartimento marittimo di Roma, in seguito Ammiraglio Comandante della Guardia Costiera (S/O cit., doc. n. 5, v. libro, figura 9 e pagg. da 56 a 59),

e dopo che l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli aveva ACCERTATO che l’Amministrazione aveva addirittura impedito al competente Ispettorato Tecnico di eseguire «l’esame funzionale-comparativo» della «chiavica dei mezzi»-Pelican:

  • «la stima [della capacità tecnico-funzionale-operativa dei mezzi Pelican commercializzati dalla Ecolmare] fu basata sulla sola descrizione tecnica dei pesi e dei volumi, tant’è che nella relazione a firma del capo dell’Ispettorato, Ing. Sarno, fu scritto che era indispensabile, per una migliore valutazione, un sopralluogo ed un esame funzionale e comparativo del mezzo rispetto ad altri» (S/O cit., doc. n. 6, v. libro, pag. 59), testimonianza dell’Ing. Giandomenico Lombardi, Primo Dirigente (poi Capo) dell’Ispettorato Tecnico del Ministero della Marina Mercantile;
  • «nel confermare le dichiarazioni rese dall’ing. Lombardi, [l’Ing. Sarno] affermava che l’esame funzionale-comparativo, la cui indispensabilità era stata prospettata nelle sue relazioni del 15.5.1985 e 2.7.1985, non fu mai eseguito» (doc. n. 7, v. libro, pagg. da 59 a 61), testimonianza dell’Ing. Umberto Sarno, Capo dell’Ispettorato Tecnico;

ed, ancora:

  • dopo che l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli aveva raccolto ed elencato in sentenza numerose altre testimonianze che unanimemente attestavano che i Pelican della Ecolmare non solo erano una «schifezza» ecologica, ma erano addirittura incapaci di tenere il mare (v. libro, pagg. da 61 ad 81);
  • dopo che una CTU disposta dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli non soltanto «ha concluso con un giudizio sostanzialmente negativo in merito», ma «ha rilevato, utilizzando delle espressioni molto semplici e pratiche, che l’opera del battello, lungi dall’incidere sull’abbattimento dell’inquinamento, finisce con l’essere addirittura dannosa per l’ambiente» (doc. n. 8, v. libro, pag. 69);
  • dopo che anche il Pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Dott. Giuseppe Andruzzi (cui era stato delegato, per l’ulteriore istruzione, il troncone d’indagine trasmesso a Roma per competenza territoriale) era tornato ad accertare, tramite altra CTU, che i Pelican della Ecolmare erano proprio la ‘schifezza della iperschifezza’, e trasmesso gli atti al Gip (Antonio Trivellini) con richiesta di rinvio a giudizio per Pane Mariano, titolare della Ecolmare, D’Aniello Felice, dirigente generale dell’Ispettorato Generale Difesa Mare, e Pierantozzi Gaudenzio, Capogabinetto del Ministro della Marina Mercantile Sen. Carta Gianuario.

Riformulo la domanda:

È lecito e giurisdizionalmente corretto disporre, coi risibili ed INTENZIONALMENTE FALSI pretesti addotti in sentenza dal Giudice per gli Insabbiamenti Preliminari Dott. Trivellini Antonio (doc. n. 9, v. anche libro, figura 23, pagg. da 124 a 142), l’archiviazione istruttoria di un procedimento penale sostenuto ed inverato da tante e tanto circostanziate prove?

È lecito, insomma (domando per apprendere, e sul punto deferentemente pretendo, come risposta, solo un od un no, e non un elzevirato ragionamento), ‘miliardariamente’ acquistare, coi soldi del Contribuente, un immondo ‘package’ di CERTIFICATE SCHIFEZZE? Ovviamente MENTENDO, BARANDO ED IPERTRUFFANDO??

Domanda n. 3, parte 1^:

Piccola cronologia:

  • 9.7.87: il Ministro della Marina Mercantile On. Ing. Degan Costante dichiara, davanti al Consiglio di Stato e davanti la Corte dei conti, che l’oggetto sociale della Soc. Castalia «esprime univoca, specializzata ed esclusiva vocazione per l’assolvimento dei fini della legge n. 979» (doc. n. 10, v. libro, figura 13 e pag. 83);
  • «Desta perplessità tale assunto se si considera che la Castalia viene costituita in data 22.7.86 ed ha un oggetto sociale piuttosto generico (verrà, come già detto, integrato nel dicembre 1987 ad avvenuta stipula della convenzione)», scrive invece la G.d.F al 14° foglio del Rapporto di Polizia giudiziaria nr. 41678/VII/1^ per il Tribunale di Roma (doc. n. 11, v. libro, figura 13a e pag. 84).

E difatti – riprova delle riprove – il

  • 10.12.87 (ovverosia 5 mesi ed 1 giorno DOPO le FALSE dichiarazioni surretizialmente rilasciate dal Sig. Ministro Degan Costante davanti il Consiglio di Stato e davanti la Corte dei conti): la «CASTALIA – SOCIETÀ ITALIANA PER L’AMBIENTE S.p.A.» si riunisce in assemblea, e, con atto «a rogito Notaio Luciano Fabiani di Roma rep. N. 20804» (doc. n. 12, v. libro, figura 14 e pagg. 85 ed 86), «Delibera di inserire l’attività di ricerca, soccorso ed intervento in situazioni di calamità ed emergenza nell’oggetto sociale, e di modificare conseguentemente l’ultimo comma dell’articolo 4 dello Statuto che assumerà il seguente letterale tenore: “La Società può infine anche espletare … [bla-bla-bla] …, nonché le attività previste dalla legge 31/12/1982 n. 979”;
Piccola domanda:

È lecito e giurisdizionalmente corretto dichiarare – a fini d’IMBROGLIO – il FALSO davanti il Consiglio di Stato e davanti la Corte dei conti? O, parafrasando un po’ Machiavelli, in questa bella Repubblica Italiana delle trattative private e dei Furbetti del quartierino l’IMBROGLIO giustifica i mezzi??

Domanda n. 3, parte 2^

Seguito e conclusione della ‘piccola cronologia’ di Domanda n. 3, parte 1^:

  • 5.5.1989: Il ‘Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’art. 96 della Costituzione presso il Tribunale di Roma’ (Presidente Dott. Zucchini Paolo, Giudice Dott. La Greca Sebastiano Vittorio, Giudice Dott. Bucarelli Vittorio),«Visti gli atti relativi a vari esposti presentati a far data dal 17/2/1988 da Giuseppe Ayroldi contro il sen. Giovanni Prandini, Ministro della Marina Mercantile pro tempore», «dichiara non doversi promuovere l’azione penale, ordinando la trasmissione degli atti all’archivio», perché (testuale): «l’istruttoria compiuta in sede amministrativa prima della stipula delle convenzioni ed il tenore delle stesse dimostrano appieno come la P.A. si sia orientata a fronteggiare nel più breve tempo possibile obiettive emergenze di fronte alle quali nulla in precedenza era stato seriamente tentato, procedendo dapprima alla valutazione della competenza tecnica, sia sotto il profilo dei mezzi da impiegare e sia sotto il profilo della programmazione degli interventi, di quelle imprese operanti nel settore, che si erano offerte dando di se (senza accento nell’originale) un compiuto quadro delle proprie capacità».(Procedimento Penale n. 41/89 Coll., n. 1683/89G RGPM, doc.n. 13, v. libro, figura 21 e pagg. da 107 a 110)
Piccola domanda:

Posso deferentemente chiederLe di avocare a sé il fascicolo recante gli atti del Procedimento Penale n. 41/89 Coll., n. 1683/89G RGPM, e, dopo che avrà verificato che – come, peraltro, già accertato dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli e dalla G.d.F. – «l’istruttoria compiuta in sede amministrativa prima della stipula delle convenzioni» evocata in sentenza dai magistrati Zucchini, La Greca e Bucarelli NON ESISTE, dar ordine ad un plotone di Corazzieri in divisa di accompagnare a botte di CALCI IN CULO nel carcere di Regina Coeli (o forse di Rebibbia, che è più lontano) i MAGISTRATI DI REGIME Zucchini, La Greca e Bucarelli?

Riformulo la domanda: Il Ministro Degan Costante ed i magistratiZucchini Paolo, La GrecaSebastiano Vittorio e BucarelliVittorio sono i lucescenti epigoni della Italica Repubblica, o dei fetentissimi farabutti??

E, su questa ben riformulata domanda, Dei charitate, mi fermo. Tanto, tutte le tantissime altre ‘ben riformulate’ domande specifiche che avrei da porLe se le ricaverà certo da solo leggendosi il mio libro.

Ripeto solo, tanto per aver certezza di essere stato ben capito, che questa mia formale denuncia non potrà rimanere senza seguito. O, come più spesso si usa dire, non potrà finire a tarallucci e vino.

Qui, insomma, QUALCUNO DEVE FINIRE IN GALERA:

  • O io (e, con me, tutti quelli che, non contraddetti, hanno giurisdizionalmente detto le stesse cose che ho detto io, e sulle cui istituzionali testimonianze ho basato il mio libro e questa mia denuncia), se i qui sopra elencati PUBBLICI FARABUTTONI dimostreranno (ex art. 596 c.p.) che ho affermato il falso,
  • O tutta la immonda fraccaccia porca dei suddetti PUBBLICI FARABUTTONI, se invece nessuno di loro – Ministro, Magistrato o Pubblico Funzionario – documentalmente smentirà quello che io ho scritto.
Con osservanza,
Giuseppe Ayroldi
Allegati:
  1. doc. n. 1: Tar del Lazio, Sentenza sul procedimento n. 374/90 REG. DE;
  2. doc. n. 2: Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli, Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m. (estratto);
  3. doc. n. 3: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza dell’«esperto marinaio» Salvarore Aprea;
  4. doc. n. 4: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza dell’Ammiraglio Marcello Vacca Torelli;
  5. doc. n. 5: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza del Capitano di Vascello [C.P.] Renato Ferraro;
  6. doc. n. 6: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza dell’Ing. Giandomenico Lombardi;
  7. doc. n. 7: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza dell’Ing. Umberto Sarno;
  8. doc. n. 8: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n^ 9857/23°/87 r.g.p.m., conclusioni del Giudice Istruttore sulla perizia tecnica dell’Ing. Antonio Barone;
  9. doc. n. 9: Tribunale di Roma, decreto di archiviazione n. 1888/92 depositato in Cancelleria in data 30.12.92 (Gip Dott. Antonio Trivellini);
  10. doc. n. 10: Sentenza/ Ordinanza n.^ 1159/87 r.g.g.i., n.^ 9857/23°/87 r.g.p.m., testimonianza del Ministro della Marina Mercantile DeganCostante;
  11. doc. n. 11: Guardia di Finanza, 14° foglio del Rapporto di Polizia giudiziaria nr. 41678/VII/1^ per il Tribunale di Roma;
  12. doc. n. 12: Verbale di Assemblea «a rogito Notaio Luciano Fabiani di Roma rep. N. 20804»;
  13. doc. n. 13: Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’art. 96 della Costituzione presso il Tribunale di Roma, procedimento penale n. 41/89 Coll., n. 1